Art. 1
In vigore dal 9 ott 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1950, n. 863, concernente l'istituzione di una Rappresentanza presso il Consiglio delle Nazioni Unite per la Libia, con sede in Ginevra;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
La Rappresentanza presso il Consiglio delle Nazioni Unite per la Libia, con sede in Ginevra, è soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 186. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-06;1088#art-1