Art. 1

In vigore dal 9 ott 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1950, n. 863, concernente l'istituzione di una Rappresentanza presso il Consiglio delle Nazioni Unite per la Libia, con sede in Ginevra; Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: La Rappresentanza presso il Consiglio delle Nazioni Unite per la Libia, con sede in Ginevra, è soppressa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 186. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Soppressione della Rappresentanza italiana presso il Consiglio delle Nazioni Unite per la Libia, con sede in Ginevra. — Testo vigente | Portale Normativo