Art. 2

In vigore dal 9 ott 1956
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 185. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-06;1087#art-2

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Art. 2 istituzione della Rappresentanza italiana presso il Centro europeo delle Nazioni Unite, con sede in Ginevra. — Testo vigente | Portale Normativo