Art. 1

In vigore dal 29 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037; Vista la domanda presentata dalla Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, col quale viene attribuita la personalità giuridica alla "Cassa di previdenza per i personali degli Uffici amministrativi del Ministero delle finanze e del tesoro e delle Intendenze di finanza"; Visto il decreto Presidenziale 16 agosto 1952, numero 1986, col quale viene modificato lo statuto del predetto ente che assume la nuova denominazione di "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria"; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: L'ente "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria" è autorizzato ad acquistare i locali terreni, con accessori, siti in Roma al piazzale delle Medaglie d'Oro numeri 23, 59 e 64, di cui il n. 23 facente parte dello stabile in condominio sito in piazzale delle Medaglie d'Oro n. 20 e quelli numeri 59 e 64 facenti parte dello stabile in condominio sito al piazzale delle Medaglie d'Oro n. 62, tutti e tre per il prezzo complessivo di L. 48.800.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1956 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 52. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-04;655#art-1

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Art. 1 Autorizzazione all'acquisto di beni immobili da parte della Cassa sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione finanziaria. — Testo vigente | Portale Normativo