Art. 4
In vigore dal 12 ago 1956
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 121. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-02;746#art-4