Art. 1
In vigore dal 31 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo fu autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il voto 7 ottobre 1955, n. 2168, del Consiglio superiore dei lavori pubblici Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti Comuni della provincia di Rieti: Cantigliano, Fara Sabina, Greccio, Magliano Sabino, Poggio Mirteto, Rieti, Stimigliano, Forano e Cittaducale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 34. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-28;890#art-1