Art. 1

In vigore dal 31 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione; Visto il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valor aeronautico e di quella commemorativa di imprese aeronautiche; Visto il regio decreto 24 marzo 1932, n. 433, concernente modifica delle disposizioni dell'art. 4 del regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297; Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Articolo unico. I distintivi delle medaglie d'oro al valor di marina ed al valor aeronautico di cui all'art. 6 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, ed all'art. 4 del regio decreto 21 novembre 1927, n. 2297, quale risulta sostituito dall'articolo unico del regio decreto 24 marzo 1932, n. 433, sono contrassegnati da una stellina a cinque punte d'oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 38. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-28;889#art-1

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