Art. 1
In vigore dal 31 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valor aeronautico e di quella commemorativa di imprese aeronautiche;
Visto il regio decreto 24 marzo 1932, n. 433, concernente modifica delle disposizioni dell'art. 4 del regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297;
Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
I distintivi delle medaglie d'oro al valor di marina ed al valor aeronautico di cui all'art. 6 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, ed all'art. 4 del regio decreto 21 novembre 1927, n. 2297, quale risulta sostituito dall'articolo unico del regio decreto 24 marzo 1932, n. 433, sono contrassegnati da una stellina a cinque punte d'oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 38. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-28;889#art-1