Art. 1
In vigore dal 26 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 10 agosto 1927, n. 1522, con il quale i comuni di Lenna, Moio dè Calvi, Piazza Brembana e Valnegra (Bergamo) furono riuniti in un unico Comune con la denominazione di "San Martino dè Calvi";
Viste le istanze in data 19 e 20 marzo 1955, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori di ciascuno dei cessati comuni di Moio dè Calvi, Piazza Brembana e Valnegra ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di San Martino dè Calvi in data 3 e 9 maggio e 1 agosto 1953, numeri 1, 4, 5 e 22, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 13 febbraio 1954, n. 33, con le quali è stato espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
.
Sono ricostituiti i comuni di Moio dè Calvi di:
Piazza Brembana, di Valnegra e, per l'effetto, di Lenna, in provincia di Bergamo, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla, data della relativa soppressione.
Il comune di San Martino dè Calvi è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-28;867#art-1