Art. 1
In vigore dal 25 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 8 agosto 1955, n. 770;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1955-56, esiste la necessità disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, è autorizzata la prelevazione di lire 30.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 55-bis (di nuova istituzione) "Spese per manifestazioni celebrative del primo decennale della Repubblica" del medesimo stato di previsione.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, in conformità della deliberazione della Sezione del controllo, in data 18 ottobre 1956, addì 7
novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-28;1240#art-1