Art. 2

In vigore dal 7 ott 1956
Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1956 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 169. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-28;1082#art-2

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Art. 2 Distacco della frazione Corbiglia dal comune di Rosta e sua aggregazione al comune di Villarbasse (Torino). — Testo vigente | Portale Normativo