Art. 1

In vigore dal 29 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, recante delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta: Dal 1 gennaio 1956 e fino all'entrata in vigore dei provvedimenti delegati concernenti la revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, è sospeso il riassorbimento dei seguenti posti in soprannumero, nel ruolo organico del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione: un posto di grado 5° un posto di grado 6° quattro posti di grado 7°. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 25 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1956 Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 83. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-25;579#art-1

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Art. 1 Sospensione, fino alla revisione dei ruoli organici, dell'assorbimento dei posti in soprannumero nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. — Testo vigente | Portale Normativo