Art. 1
In vigore dal 29 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, recante delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;
Decreta:
Dal 1 gennaio 1956 e fino all'entrata in vigore dei provvedimenti delegati concernenti la revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, è sospeso il riassorbimento dei seguenti posti in soprannumero, nel ruolo organico del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione:
un posto di grado 5°
un posto di grado 6°
quattro posti di grado 7°.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 25 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 83. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-25;579#art-1