Art. 2

In vigore dal 9 set 1956
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di impianti industriali meccanici in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;945#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di impianti industriali meccanici, presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo