Art. 1

In vigore dal 9 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, n. 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, numero 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, numero 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 e 31 dicembre 1947, n. 1870 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151; 16 dicembre 1950, n. 1314; 11 febbraio 1952, n. 999; 16 agosto 1952, n. 1354; 19 luglio 1955, n. 762; 31 agosto 1955, n. 913 e 20 settembre 1955, n. 938; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 57, per la parte relativa all'elenco degli insegnamenti complementari del triennio di applicazione della Facoltà d'ingegneria, è così modificato: Insegnamenti complementari: 1) Tecnica ed economia dei trasporti; 2) Igiene applicata all'ingegneria; 3) Geologia applicata; 4) Arte mineraria; 5) Costruzioni idrauliche; 6) Architettura e composizione architettonica; 7) Costruzione di ponti; 8) Impianti speciali idraulici; 9) Tecnica urbanistica; 10) Metallurgia e metallografia; 11) Costruzioni stradali e ferroviarie; 12) Costruzioni in legno, ferro e cemento armato; 13) Misure elettriche; 14) Tecnologie speciali; 15) Impianti industriali elettrici; 16) Aerodinamica; 17) Costruzioni aeronautiche; 18) Costruzione di macchine; 19) Chimica industriale; 20) Impianti industriali meccanici; 21) Disegno di macchine e progetti; 22) Costruzione di macchine elettriche; 23) Radiotecnica; 24) Impianti industriali chimici; 25) Statica grafica; 26) Elementi di macchine; 27) Analisi sperimentale delle tensioni; 28) Metrologia tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 97. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;727#art-1

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Art. 1 Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo