Art. 2

In vigore dal 12 ago 1956
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all' del presente decreto, e saranno indicati i termini di validità e di cambio dei francobolli medesimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - BRASCHI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 123. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-14;744#art-2

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Art. 2 Emissione di una serie di due francobolli celebrativi dell'idea europea. — Testo vigente | Portale Normativo