Art. 1
In vigore dal 12 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 20 gennaio 1935, n. 93;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, numero 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e per la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;
Visto il regio decreto 2 aprile 1905, n. 163, con il quale fu provveduto, fra l'altro, alla dichiarazione di zone malariche dei comuni di Gildone, Montelongo, Oratino, Pietrabbondante, San Pietro Aveliana;
Visto il regio decreto 8 giugno 1905, n. 425, con il quale fu provveduto, tra l'altro, alla dichiarazione di zone malariche dei comuni di Acquaviva Collecroci, Castelpetroso, Macchiagodena, Matrice, Roccamandolfi, Tavenna;
Visto il regio decreto 29 giugno 1905, n. 446, con il quale fu provveduto tra l'altro, alla dichiarazione di zona malarica del comune di Montenero Valcocchiara;
Vista la proposta di revoca totale della dichiarazione di zona malarica per i comuni di Gildone, Montelongo, Oratino, Pietrabbondante, San Pietro Aveliana, Acquaviva Collecroci, Castelpetroso, Macchiagodena, Matrice, Roccamandolfi, Tavenna, Montenero Valcocchiara, avanzata dal Prefetto della provincia di Campobasso previo parere favorevole motivato del Consiglio provinciale di sanità;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Le dichiarazioni di zona di endemia malarica relativa ai comuni di Gildone, Montelongo, Oratino, Pietrabbondante, San Pietro Avellana pronunciate con regio decreto 2 aprile 1905, n. 163; dei comuni di Acquaviva Collecroci, Castelpetroso, Macchiagodena, Matrice, Roccamandolfi, Tavenna, pronunciate con regio decreto 8 giugno 1905, n. 425 e del comune di Montenero Valdocchiara pronunciata con regio decreto 29 giugno 1905, n. 446, sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 129. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-08;742#art-1