Art. 1

In vigore dal 9 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Chiaravalle in data 8 giugno 1946, n. 4, ed in data 27 giugno 1955, n. 35, e del Consiglio comunale di Monte San Vito in data 12 maggio 1946, n. 8, ed in data 16 luglio 1955, n. 32, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Ancona, in data 28 febbraio 1955, n. 8, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visti gli articoli 32, capoverso e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta dei Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Chiaravalle e di Monte San Vito, in provincia di Ancona, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
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