Art. 1

In vigore dal 9 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Contarina in data 22 giugno 1952, n. 42, del commissario straordinario e del Consiglio comunale di Donada, rispettivamente, in data 5 maggio 1952 e 23 giugno 1953, numeri 55 e 13, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa, sono state fissate d'accordo dalle Amministrazioni comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Rovigo in data 22 dicembre 1952, n. 156, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visti gli articoli 32, capoverso e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Contarina e di Donada, in provincia di Rovigo, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
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