Art. 1
In vigore dal 9 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Contarina in data 22 giugno 1952, n. 42, del commissario straordinario e del Consiglio comunale di Donada, rispettivamente, in data 5 maggio 1952 e 23 giugno 1953, numeri 55 e 13, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa, sono state fissate d'accordo dalle Amministrazioni comunali, con le deliberazioni suindicate;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Rovigo in data 22 dicembre 1952, n. 156, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visti gli articoli 32, capoverso e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Il confine fra i comuni di Contarina e di Donada, in provincia di Rovigo, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-08;725#art-1