Art. 1

In vigore dal 9 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1056, con il quale l'abitato di Vieste, in provincia di Foggia, fu incluso nella tabella D allegata alla detta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane); Considerato che, in seguito all'accentuarsi del movimento franoso in una parte dell'abitato, è risultata la necessità di provvedere allo spostamento in nuova sede del rione Ripe dell'abitato stesso; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 838, emesso nell'adunanza del 30 aprile 1956; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: L'abitato di Vieste, in provincia di Foggia, limitatamente al rione Ripe, è cancellato dalla tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed è aggiunto, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 1956 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-08;723#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo