Art. 1

In vigore dal 9 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 946, emesso nell'adunanza del 15 maggio 1956; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quelli di Bertodasco, Grumel e Rosone, del comune di Locana, in provincia di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 1956 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 96. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-08;722#art-1

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Art. 1 Inclusione degli abitati di Bertodasco, Grumel e Rosone, del comune di Locana, in provincia di Torino, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo