Art. 1

In vigore dal 26 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 962/771, emesso nell'adunanza del 30 aprile 1956; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma, dell', sub. 7. del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Gildone, in provincia di Campobasso, limitatamente alla zona posta a nord-ovest del centro urbano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1956 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 38. - CARLOMAGNO
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