Art. 2

In vigore dal 25 lug 1956
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1956 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 26. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-29;636#art-2

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Art. 2 Dichiarazione di pubblica utilita' delle sistemazioni attuate dalla Marina militare nel comune di Crotone in provincia di Catanzaro. — Testo vigente | Portale Normativo