Art. 1
In vigore dal 25 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 54 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273;
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, è sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche d'interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1° categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 27. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;635#art-1