Art. 1

In vigore dal 25 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 54 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309; Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273; Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il terzo comma dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, è sostituito dal seguente: "Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche d'interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1° categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 27. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;635#art-1

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Art. 1 Modifica dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, concernente la fidejussione da parte delle Aziende di credito. — Testo vigente | Portale Normativo