Art. 3
In vigore dal 22 set 1957
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è fissato nella misura di L. 20.350.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio previsti per gli istituti e scuole di istruzione tecnica per l'anno 1956-57.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque-spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1956
GRONCHI
ROSSI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 88. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1718#art-3