Art. 12
In vigore dal 23 giu 1957
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.
Il Consiglio di amministrazione potrà disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1704#art-12