Art. 21

In vigore dal 7 giu 1957
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 38.000.000; 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i proventi delle aziende annesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1697#art-21

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