Art. 22
In vigore dal 7 giu 1957
Gli oneri posti a carico degli Enti locali dalle disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, vengono assunti dall'Opera valorizzazione Sila, per quanto riguarda edifici scolastici, aziende e campi didattici con le relative scorte ed attrezzature tecniche e servizi accessori di manutenzione, illuminazione, acqua e riscaldamento, finché non subentrino gli Enti locali.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1956
GRONCHI
ROSSI - TAMBRONI - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 90. - RELLEVA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1696#art-22