Art. 1
In vigore dal 7 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per esigenze di servizio, col relativo organico, dal 1 ottobre 1955;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato perla pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1955 è istituita in Potenza una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura, per la Lucania.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1695#art-1