Art. 8
In vigore dal 4 giu 1957
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica, cultura generale, cooperazione rurale; nozioni di matematica e contabilità; nozioni di agronomia; tecnica agraria; coltivazioni erbacee e coltivazioni arboree (orticultura, frutticultura; olivicultura, viticultura); malattie e difesa delle piante; allevamento del bestiame; tecnica dell'irrigazione; sistemazione dei terreni e meccanica agraria; conservazione e lavorazione dei prodotti: sili, cantine, caseifici, oleifici, ecc.; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1694#art-8