Art. 13
In vigore dal 4 giu 1957
L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
due rappresentanti della Cassa del Mezzogiorno;
due rappresentanti della Sezione Riforma Opera Combattenti Volturno e Sele;
un rappresentante per l'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto dei Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina altresì il presidente, scegliendolo fra i due rappresentanti dell'Ente di riforma.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1692#art-13