Art. 1
In vigore dal 25 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 699, emesso nell'adunanza del 27 marzo 1956;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, Sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quelli di Brusaschetto, frazione del comune di Camino, in provincia di Alessandria, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria in data 15 febbraio 1956, vistatà dal Ministro proponente, e di Cascina dei Frati, del comune di Coniolo, in provincia di Alessandria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1956
GRONCHI
ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 22. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-16;634#art-1