Art. 1
In vigore dal 9 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Modena in data 10 giugno 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana di parte dell'alto bacino di fiume Panaro, ricadente nelle province di Modena, Pistoia e Bologna per una estensione di ettari 71.076,00,00;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Comitato speciale per la bonifica;
Viste le lettere n. 2296 in data 18 ottobre 1954 del Ministero dei lavori pubblici e n. 113591 in data 6 aprile 1956 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
La parte dell'alto bacino del fiume Panaro ricadente nelle province di Modena, Pistoia e Bologna ed estesa per ettari 71.076,00,00, delimitata secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.0000 che vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto è classificata ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1956
GRONCHI
COLOMBO - ROMITA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte del conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 67. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-03;721#art-1