Art. 1

In vigore dal 7 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, la misura delle quote di surrogazione del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previste dall' della legge medesima per i lavori e per le prestazioni effettuati dalla detta Amministrazione ed ivi indicati, è stabilita in lire 3220 giornaliere per le quote di surrogazione del personale superiore ed in lire 2030 giornaliere per quelle degli agenti e salariati. Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - BRASCHI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 65. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, delle quote di surrogazione previste dalla legge medesima. — Testo vigente | Portale Normativo