Art. 1
In vigore dal 7 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, la misura delle quote di surrogazione del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previste dall' della legge medesima per i lavori e per le prestazioni effettuati dalla detta Amministrazione ed ivi indicati, è stabilita in lire 3220 giornaliere per le quote di surrogazione del personale superiore ed in lire 2030 giornaliere per quelle degli agenti e salariati.
Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 65. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-03;708#art-1