Art. 3
In vigore dal 5 lug 1956
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sarà fissata - entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entrerà in funzione l'Ufficio di cui all' in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1956
Atti dei Governo, registro n. 98, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-03;530#art-3