Art. 2

In vigore dal 7 ago 1956
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1956 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-20;707#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo. — Testo vigente | Portale Normativo