Art. 1
In vigore dal 16 set 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 22 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi sulla rappresentanza, e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio, per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa delle Stazioni sperimentali per l'industria in tutti i giudizi attivi e passivi avanti all'Autorità giudiziaria, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - CORTESE - MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 91. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-19;968#art-1