Art. 2

In vigore dal 28 lug 1956
Le entrate e le spese inerenti ai servizi ferroviari del Compartimento di Trieste, ivi comprese quelle afferenti al territorio di Trieste, sono inserite, dalla stessa data nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. All'eventuale somministrazione di fondi da parte del Tesoro, a copertura del maggior disavanzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato derivante dall'assunzione dei servizi ferroviari del Territorio di Trieste, sarà provveduto a carico del fondo indiviso del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 relativo alle occorrenze del detto Territorio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 aprile 1956 GRONCHI SEGNI - ANGELINI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 41. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-19;650#art-2

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Art. 2 Fissazione dei limiti della circoscrizione dei Compartimento delle Ferrovie dello Stato, con sede in Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo