Art. 1

In vigore dal 14 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391; Riconosciuta la necessità e l'urgenza di determinare i servizi in economia da parte delle Capitanerie di porto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile; Decreta: È approvato l'annesso regolamento per le spese in economia per le Capitanerie di porto, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 aprile 1956 GRONCHI SEGNI - CASSIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 219. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Approvazione del regolamento per le spese in economia delle Capitanerie di porto. — Testo vigente | Portale Normativo