Art. 1

In vigore dal 27 set 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero; Decreta: . Salvo l'osservanza delle disposizioni fiscali, la distillazione di acqueviti di diversa denominazione può essere effettuata nello stesso stabilimento, purchè avvenga, in locali separati o, se negli stessi locali, in tempi diversi. Salvo l'osservanza delle disposizioni fiscali, la conservazione di acqueviti di diversa denominazione può essere fatta nello stesso locale, purchè in recipienti separati, sui quali deve apporsi, a caratteri visibili ed indelebili, il nome dell'acquavite contenuta. Nella preparazione di una stessa acquavite, gli scarti di testa e di coda, ottenuti nella distillazione di una prima porzione di materie prime, possono essere immessi nella porzione successiva e con essa distillati. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297. È vietato il trasferimento di scarti ad altro opificio per la ridistillazione intesa a produzione di acquavite.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-19;1019#art-1

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