Art. 1
In vigore dal 15 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivo decreto 9 novembre 1952, n. 4468;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Gli utili della Lotteria di Agnano, svoltasi il 25 marzo 1956, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:
1) Opera assistenza Arcivescovado di Palermo
(scuole popolari)......................... 15%
2) Villaggio del Fanciullo di Gallipoli...... 10%
3) Villaggio del Ragazzo di Maddaloni........ 10%
4) Associazione nazionale Vittime civili di
guerra.................................... 5%
5) Unione internazionale protezione infanzia. 5%
6) Ente "Fondo per gli assegni vitalizi e
straordinari al personale del lotto"...... 10%
7) Cooperativa Mutua di assistenza e previ-
denza addetti vendita generi di monopolio. 10%
8) Sezione di Lecce della Pontificia Commis-
sione di Assistenza....................... 5%
9) Unione nazionale Mutilati per servizio.... 5%
10) Gruppo delle Medaglie d'oro al valor mili-
tare...................................... 5%
11) Associazione nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia.................................. 10%
12) Pia Opera dei pastori..................... 10%
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta-ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - ZOLI - ANDREOTTI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 96. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-17;301#art-1