Art. 1
In vigore dal 18 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1007;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono qui riportate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 22 novembre 1955 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il legale rappresentante dell'Impresa, Francesco Saverio Parisi - Società in nome collettivo - per la concessione di sola costruzione del secondo gruppo di opere della ferrovia Alcantara-Randazzo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 87. - E. GRECO
Storico versioni
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