Art. 1
In vigore dal 3 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, numero 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;
Visto il regio decreto n. 81 del 22 febbraio 1903, con il quale furono, tra l'altro, dichiarate le zone malariche dei comuni di Caridà e San Pier Fedele;
Visto il regio decreto n. 749 del 22 marzo 1928, con il quale i sopradetti Comuni sono stati riuniti in un sol Comune con la denominazione di San Pietro di Caridà;
Visto il regio decreto n. 277 del 18 giugno 1903, con il quale furono, tra l'altro, dichiarate le zone malariche dei comuni di Pazzano e Roccella Jonica;
Visto il regio decreto n. 484 del 1 agosto 1904, con il quale furono, tra l'altro, dichiarate le zone malariche del comune di Cinquefrondi;
Visto il regio decreto n. 126 del 26 marzo 1905, con il quale furono, fra l'altro, dichiarate le zone malariche dei comuni di Cittanova e Maropati;
Visto il regio decreto n. 313 del 1 giugno 1905, con il quale furono, tra l'altro, dichiarate le zone malariche del comune di Fiumara;
Visto il regio decreto n. 375 del 31 marzo 1912, con il quale fu provveduto alla dichiarazione delle zone malariche per il comune di Reggio Calabria;
Vista la proposta di revoca totale di zona malarica per i comuni di: San Pietro di Caridà, Pazzano, Roccella Ionica, Cinquefrondi, Cittanova, Maropati, Fiumara e Reggio Calabria avanzata dal Prefetto di Reggio Calabria previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
1. - Le dichiarazioni di zona malarica dei comuni di San Pietro di Caridà (Comune risultante dall'unione di Caridà e San Pier Fedele), Pazzano, Roccella Ionica, Cinquefrondi, Cittanova, Maropati e Fiumara, fatte con i richiamati regi decreti n. 81 del 22 febbraio 1903; n. 277 del 18 giugno 1903; n. 484 del 1 agosto 1904; n. 126 del 26 marzo 1905; n. 313 del 1 giugno 1905 sono revocate
2. - Il regio decreto n. 375 del 31 marzo 1912 relativo alla dichiarazione di zona malarica del comune di Reggio Calabria è revocato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello State, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 29. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-29;522#art-1