Art. 1
In vigore dal 8 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato "Ente fiera ed esposizioni di Catania" e ne è stato approvato lo statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio generale dell'Ente in data 16 novembre 1955, con la quale sono state proposte alcune modifiche al suddetto statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato l'unito statuto dell'ente autonomo denominato "Ente fiera ed esposizioni di Catania", con sede in Catania, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641.
Il presente statuto, composto di 18 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1956
GRONCHI
CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-27;718#art-1