Art. 1
In vigore dal 12 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Pellegrino (Bergamo) in data 6 dicembre 1952, n. 67, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di "San Pellegrino Terme";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo in data 16 maggio 1953, n. 35, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di San Pellegrino, in provincia di Bergamo, è mutata in quella di "San Pellegrino Terme".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1956
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 221. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-27;446#art-1