Art. 2

In vigore dal 31 lug 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1955. Il presente decreto, imunito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - CORTESE - MARTELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 120. - CARLOMAGNO
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