Art. 2
In vigore dal 31 lug 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1955.
Il presente decreto, imunito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - CORTESE - MARTELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 120. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;755#art-2