Art. 1
In vigore dal 30 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della. Costituzione;
Visto il regio decreto 25 gennaio 1932, n. 254, relativo all'approvazione dell'Accordo stipulato a Washington il 13-14 ottobre 1931 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, per l'ammissione di aeromobili civili nei rispettivi Paesi, il rilascio dei brevetti di piloti, e l'accettazione di certificati per aeromobili ed accessori importati come merci;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, allo scambio di Note effettuato in Roma il 12 novembre 1954 ed il 26 gennaio 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per la sostituzione dell'art. 9 dell'Accordo sugli aeromobili civili, i brevetti di pilota ed i certificati per aeromobili ed accessori importati come merci, concluso in Washington il 13-14 ottobre 1931.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MARTINO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 23. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;507#art-1