Art. 1
In vigore dal 9 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Visto l'art. 46 (comma quarto) delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, numeri 505, 506, 507, 508 e 509;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 347 del 14 gennaio 1953, riguardante le tariffe telefoniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 56;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 498 del 4 giugno 1955;
Visto il decreto dal Presidente della Repubblica 4 agosto 1955, n. 917;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 536 del 22 dicembre 1955;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 536 del 22 dicembre 1955, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 stesso mese, n. 302, si applica, per la parte concernente le tariffe telefoniche interurbane e le tariffe per le conversazioni dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, con le norme di cui ai seguenti articoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;432#art-1