Art. 3
In vigore dal 25 lug 1956
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti dei Governo, registro n. 99, foglio n. 21. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-21;631#art-3