Art. 2
In vigore dal 21 apr 1956
Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 1956
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 11. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-21;186#art-2