Art. 3

In vigore dal 21 mar 1956
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1956 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 155. - CARLOMAGNO
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Art. 3 Approvazione della tabella di varianti alle circoscrizioni dei Collegi uninominali per la elezione del Consigli provinciali di Bologna, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Salerno, Reggio di Calabria. — Testo vigente | Portale Normativo