Titolo I

Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 1 mag 1956
. Sono soggette alle norme del presente decreto le attività previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, con le esclusioni previste dal successivo . Alle norme suddette sono soggetti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori, nonché i costruttori ed i commercianti indicati rispettivamente negli e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-2

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