Art. 1
In vigore dal 6 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1602, con il quali i comuni di Cecima, San Ponzo Semola, Trebbiano Nizza e Pizzocorno, in provincia di Pavia, furono riuniti in unico Comune denominato "Ponte Nizza" e con sede nella frazione omonima già appartenente alla circoscrizione territoriale di San Ponzo Semola;
Vista l'istanza 8 dicembre 1946, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Cecima ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Ponte Nizza in data 6 agosto 1946, n. 20, e della Deputazione provinciale di Pavia in data 5 novembre 1947, n. 2991, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Cecima, in provincia di Pavia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-16;426#art-1